Art. 28 del D.P.R. 431/97 Autorizzazioni e vigilanza in materia di scuole nautiche

Decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1997, n. 431
Art. 28
Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati: "scuole nautiche".

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale.

3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonchč del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilitā di un'unitā da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 č rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.

6. Possono svolgere l'attivitā di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonchč di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonchč coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.


Esiste anche un regolamento provinciale che disciplina il rilascio dell'autorizzazione.